Teorema del SdI

Il teorema della data del SdI

di Lorenzo Quattrocchi – pubblicato il 7.10.2019

Dal 1 luglio 2019 l’introduzione della data operazione, per la generazione della fattura elettronica, ha generato non poca confusione con chi gestisce la contabilità aziendale e, a distanza di più di un trimestre, tale confusione in molti casi permane.

Il problema nasce da una sfasatura temporale, un gap, che genera una apparente incongruenza di fondo, soprattuto se ci manteniamo ancorati alla logica del sistema cartaceo. Proveremo a fare chiarezza su questa tematica.

Innanzi tutto, così come nella dimostrazione di un teorema, occorre partire dai postulati. Nel nostro caso i postulati che ci interessano riguardano:

– Data Operazione

– Data Emissione

– Numerazione Progressiva

Data Operazione (detta anche data di effettuazione)

La data operazione, cosi come definita nell’art. 21, co 2 lett. g-bis, DPR 666/1972, è “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazioni di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo”. In pratica è la data che tradizionalmente, ossia prima dell’introduzione della fattura elettronica del 01.01.2019, veniva intesa come data di emissione della fattura. 

Di fatto la data operazione è la data fondamentale, perchè è questa la data alla quale fare riferimento per la liquidazione IVA, sia essa trimestrale o mensile. 

Riceviamo un pagamento? Il giorno in cui lo riceviamo, questa è la data operazione!

Abbiamo erogato un servizio, anche se ci pagheranno fra un mese? Bene, questa è la data operazione.

Questa data è anche l’unica data che viene riportata nel file trasmesso al SdI. (nota 1)

Data di emissione 

La data di emissione è quella in cui inviamo il file al SdI. Per essere più precisi è la data (e l’ora) in cui i metadati (tracciato XML) vengono ricevuti dal SdI. Questa data si definisce di emissione per il semplice fatto che fino a quando il file (leggasi la fattura) non viene ricevuto dal SdI esso non ha alcun valore fiscale. È la ricezione del file che conferisce lo status di “fattura” al file stesso (o alla proforma). Questa data non è inserita nel tracciato XML, ma viene desunta direttamente dal SdI. 

L’invio del tracciato può essere eseguito entro 12 giorni dalla data operazione (D.L. n. 34/2019, cd Decreto Crescita).

Numerazione Progressiva 

La numerazione della fattura nasce dall’esigenza di dare un “nome” univoco ad un documento. Un nome, un numero, che in modo inequivocabile possa identificare il documento stesso. 

Considerato che la fattura elettronica diviene tale, ossia assume lo status di fattura, solo quando ricevuta dal SdI, la relativa numerazione è applicata al momento dell’invio della stessa. 

Fin qui i nostri “postulati”.Vediamo nella pratica cosa succede.

Incongruenza dei dati

Ormai è noto che dalla data operazione esiste un tempo massimo, inizialmente di 10 giorni, portato poi a 12 giorni dal D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), entro il quale si può inviare la fattura al SdI. 

Quindi è ammessa ed è legittima una fattura che porta una data operazione gg/mm/aaaa e una data di invio +12gg/mm/aaaa.

È qui che si genera un crash concettuale (soprattutto per chi resta ancorato agli schemi mentali della fatturazione cartacea o utilizza per la registrazione dei corrispettivi metodi o software che non tengono conto degli aspetti qui descritti), perchè da un lato abbiamo come riferimento, ai fini della liquidazione IVA e della base imponibile, la data operazione, tuttavia, le fatture prendono il loro nome, ossia la numerazione, nella data “di emissione”: quella di invio al SdI. 

E’ come se generassimo due flussi diversi che si possono muovere a velocità diverse, detti flussi però, se pure interdipendenti fra loro, quando si arriva alla registrazione dei corrispettivi, devono in qualche modo incontrarsi.

In questo incontro avviene il crash concettuale! 

Da un lato, abbiamo il flusso che segue la logica della data operazione; dall’altro, il flusso che segue la logica (la sequenza numerica progressiva) della data di emissione: non è detto che tali flussi abbiano la stessa velocità e ciò proprio in funzione del gap dei 12 giorni!

In particolare ciò avviene nel caso in cui le fatture vengono inviate in un arco temporale  sempre diverso, seppure all’interno dei 12 giorni a disposizione per l’invio: di contro, se l’intervallo di tempo fosse costante, non ci sarebbe alcuna differenza tra il flusso generato dai documenti seguendo la logica della data operazione e il flusso dei documenti seguendo la logica della data di invio (o data di emissione). 

Nel caso in cui non riusciamo a mantenerne questa costanza, questo costante intervallo temporale tra i due flussi, vengono in aiuto due elementi di non poca importanza:

Il primo, i salti di numerazione non sono un errore sanzionabile visto che si riferiscono ad un errore di forma: se non si intacca il calcolo della liquidazione dell’IVA o dell’imponibile non c’è sanzione, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5-bis del D.Lsv 472/1997, cd. Cause di non punibilità (nota 2). 

Il secondo, l’obiettivo della numerazione delle fatture consiste nell’identificazione univoca delle stesse e non necessariamente dovrebbe esserci un ordine rigidamente progressivo (nota 3), ricordando, tra l’altro, che il tracciato inviato al SdI viene certificato con un identificativo univoco dallo stesso SdI (il cosiddetto identificativo SdI).

Quindi, il teorema della data del SdI è di seguito enunciato:

Posta una fattura, con data operazione nn, data di emissione nn+12 e numerazione progressiva associata alla data di emissione, la sua registrazione avverrà sempre in riferimento alla data operazione senza che la mancata progressione numerica ne alteri il risultato. 

(nota 1)

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha chiarito che nel formato della fattura elettronica rimarrà un solo campo per la data e quel campo sarà utilizzato per indicare la data di effettuazione dell’operazione.

(nota 2)

art.6 comma 5-bis, Decreto Legislativo 472/1997: 

“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

L’applicabilità di tale disposizione è a maggior ragione sostenibile al caso in esame perché tutte le fatture elettroniche transitano dal Sistema di Interscambio, che attribuisce comunque un Identificativo univoco a ciascuna fattura.

(nota 3)

art. 226 della direttiva 2006/112/CE: “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”