Pagamento multa e decurtazione punti: pagare non basta. Come comunicare i dati del conducente entro 60 giorni
Approfondimenti sulla circolazione stradale
Ricevere una multa, pagarla e pensare che la pratica sia conclusa è un errore piuttosto comune. Quando la violazione del Codice della strada comporta la perdita di punti dalla patente e il conducente non è stato identificato al momento dell’accertamento, infatti, può essere necessario comunicare i dati di chi era alla guida.
Il pagamento della multa e la comunicazione dei dati del conducente sono due adempimenti distinti. Il primo riguarda la sanzione economica, mentre il secondo serve a individuare la persona a cui attribuire la decurtazione dei punti dalla patente.
Comunicazione dei dati del conducente: cosa prevede l’art. 126-bis del Codice della strada
L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada stabilisce che, quando il conducente non è stato identificato, il proprietario del veicolo o un altro soggetto obbligato previsto dalla norma deve comunicare all’autorità competente i dati personali e quelli della patente della persona che guidava al momento della violazione.
Questo obbligo è distinto da quello relativo al pagamento della multa.
L’art. 196 del Codice della strada disciplina infatti la responsabilità solidale per il pagamento della sanzione pecuniaria, ma non significa che il proprietario del veicolo fosse necessariamente alla guida.
Di conseguenza, pagare la multa non sostituisce la comunicazione dei dati del conducente. Anche se il pagamento viene effettuato dal proprietario o dalla stessa persona che ha commesso la violazione, l’identità di chi era alla guida deve essere comunicata secondo le modalità previste.
Entro quanti giorni bisogna comunicare i dati del conducente?
Il termine previsto per comunicare i dati del conducente è, in generale, di 60 giorni dalla notifica del verbale.
Il termine non decorre dalla data del pagamento della multa né dal momento in cui viene controllato il saldo dei punti sulla patente.
Per rispettare l’obbligo, è importante leggere attentamente il verbale e verificare le indicazioni relative alla comunicazione, comprese le modalità di trasmissione e i dati richiesti.
È inoltre consigliabile controllare che la dichiarazione riporti correttamente gli estremi del verbale, la targa del veicolo e i dati della patente del conducente. Conservare una copia della comunicazione e la prova dell’invio può essere utile in caso di successive verifiche.
Queste precauzioni aiutano a evitare errori e a dimostrare che la comunicazione è stata effettuata.
I 30 giorni dell’ufficio sono diversi dai 60 giorni del conducente
Oltre al termine di 60 giorni previsto per la comunicazione dei dati, l’art. 126-bis, comma 2, disciplina anche un termine di 30 giorni relativo all’attività dell’organo competente per la comunicazione della violazione all’anagrafe, secondo le condizioni stabilite dalla norma.
I due termini non devono essere confusi: i 60 giorni riguardano il soggetto tenuto a comunicare chi era alla guida, mentre i 30 giorni si riferiscono all’attività dell’ufficio.
Per questo motivo, non è opportuno attendere l’aggiornamento del saldo punti prima di trasmettere i dati richiesti. Il fatto che i punti non risultino ancora decurtati, infatti, non significa necessariamente che la procedura sia terminata.
In caso di ricorso contro il verbale, è invece necessario valutare la situazione concreta e le indicazioni dell’autorità competente, senza presumere che la semplice presentazione del ricorso consenta automaticamente di omettere la comunicazione.
Mancata comunicazione dei dati del conducente: quando è giustificata?
La mancata comunicazione dei dati del conducente può comportare una sanzione amministrativa, salvo che ricorra un giustificato e documentato motivo.
La norma richiede quindi di distinguere tra un’omissione ingiustificata e una situazione in cui il destinatario non sia effettivamente in grado di fornire i dati richiesti.
Chi non riesce a identificare il conducente dovrebbe spiegare le ragioni dell’impossibilità e documentare, per quanto possibile, le circostanze del caso.
La semplice dichiarazione di non ricordare chi fosse alla guida, tuttavia, non garantisce automaticamente l’esonero dalla sanzione. Ogni situazione deve essere valutata sulla base degli elementi disponibili.
È fondamentale, inoltre, fornire informazioni veritiere: indicare una persona senza avere elementi concreti che confermino la sua responsabilità non è una soluzione corretta.
Veicoli aziendali: chi deve comunicare i dati?
Quando il veicolo appartiene a una società o a un altro ente, l’art. 126-bis individua nel legale rappresentante o in un suo delegato il soggetto tenuto a comunicare i dati del conducente entro il termine previsto.
La gestione può risultare più complessa quando lo stesso veicolo viene utilizzato da più dipendenti o collaboratori.
Per evitare difficoltà, è utile organizzare la gestione dei mezzi aziendali in modo da poter ricostruire chi li utilizzava al momento della violazione. Registri di consegna, turnazioni e documenti di assegnazione possono facilitare questa verifica.
Tali strumenti devono essere gestiti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’obiettivo è disporre delle informazioni necessarie per rispondere tempestivamente alle richieste dell’autorità, senza introdurre controlli sproporzionati.
Quali sanzioni si rischiano se non si comunicano i dati?
Chi non comunica i dati del conducente senza un giustificato e documentato motivo può ricevere una seconda sanzione pecuniaria, distinta da quella relativa alla violazione stradale originaria, per omessa comunicazione.
La seconda sanzione riguarda infatti il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione e non sostituisce la decurtazione dei punti dalla patente.
Prima di contestare l’omissione, è importante verificare la regolarità della notifica, l’identità del soggetto obbligato, il rispetto dei termini e l’eventuale presenza di comunicazioni già trasmesse.
Se i dati sono stati inviati correttamente, ma la comunicazione non è stata associata alla pratica, una verifica della documentazione può aiutare a chiarire la situazione ed evitare contestazioni dovute a disguidi amministrativi.
Come evitare errori dopo aver ricevuto una multa
Per gestire correttamente una multa che comporta la decurtazione dei punti, è utile seguire alcune semplici indicazioni:
- Leggere attentamente tutto il verbale, comprese le istruzioni relative alla comunicazione dei dati.
- Verificare se il conducente è già stato identificato.
- Controllare il termine di 60 giorni dalla notifica.
- Comunicare i dati richiesti attraverso le modalità indicate dall’autorità competente.
- Conservare una copia della dichiarazione e la prova della trasmissione.
- In caso di impossibilità a identificare il conducente o di ricorso, verificare la situazione specifica prima di decidere come procedere.
Questi accorgimenti aiutano a ridurre il rischio di errori e di ulteriori sanzioni.
Conclusioni: pagare la multa non chiude sempre la pratica
Il pagamento di una multa stradale non esclude automaticamente l’obbligo di comunicare i dati del conducente. Quando la violazione comporta la decurtazione dei punti e chi era alla guida non è stato identificato, occorre verificare gli obblighi previsti dall’art. 126-bis del Codice della strada.
Il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale è un elemento fondamentale da tenere presente. Attendere il pagamento della multa o l’aggiornamento del saldo punti può portare a trascurare un adempimento distinto.
La regola pratica è semplice: pagamento della sanzione e comunicazione dei dati del conducente sono due procedure diverse e devono essere gestite separatamente.
Una corretta informazione, insieme a una gestione attenta delle scadenze e della documentazione, permette ai cittadini di evitare errori e agli uffici di svolgere le verifiche in modo più chiaro ed efficace.
Avvertenza
Il presente articolo ha finalità informative e di approfondimento. Per l’applicazione ai singoli casi è necessario fare riferimento al testo vigente delle disposizioni e alle indicazioni delle autorità competenti.
data creazione articolo: 22 10 2026 – ultimo aggiornamento: 23 10 2026