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Uso della firma digitale nel contratto di noleggio su CRS

autore: Carmen Gaziano, avvocato del foro di Palermo.

tempo di lettura: 3′:50″ – pubblicato il 11 08 2020

La forma digitale è valida legalmente?

Premesso che il termine noleggio nel senso da noi inteso è un termine atecnico, poiché il noleggio, così come comunemente lo intendiamo, è disciplinato in realtà dalle norme sulla locazione contenute nell’art 1571 e ss. del Codice Civile.

Il contratto di noleggio è un contratto consensuale, ciò significa che si considererà concluso all’atto dell’accordo, in altre parole quando il  proponente riceverà l’accettazione della controparte.

Il contratto di noleggio è un contratto a forma libera – la forma scritta seppur caldamente consigliata, non è in sé condizione essenziale per la validità del contratto- pertanto il noleggio, sarà valido anche se concluso a distanza tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) ed altrettanto valido sarà il contratto concluso telefonicamente, purché in tutti e tre i casi sia esplicita la volontà delle parti.

In ultimo, il contratto di noleggio è un contratto che prevede sempre una determinazione di durata del noleggio stesso. Il termine deve essere sempre stabilito tra le parti e qualora questo non vi sia, verrà desunto dall’unità di tempo convenuto per il corrispettivo (art 1574 cc.). Esemplificando si avrà che se il canone è mensile, allora anche la durata del contratto di noleggio si intenderà mensile.

Nel contratto, oltre ai dati del conducente, si vanno a definire alcuni dettagli del noleggio come luogo, data, ora della consegna e della riconsegna del mezzo, corrispettivo dovuto e dati identificativi del mezzo noleggiato. Sono però le Condizioni Generali di Noleggio (CGN) quelle alle quali fare sempre riferimento. Una elaborazione chiara ed esaustiva delle CGN fornisce il miglior riparo da eventuali contestazioni con il cliente. Le CGN devono essere sempre rese di facile accesso per il noleggiante, che potrà trovarle sia in formato digitale nel sito web dell’auto noleggio, come nelle email ricevute (anche tramite un link) o in forma cartacea presso gli uffici del noleggiatore.

Le CGN devono riportare in modo chiaro le norme che riguardano l’uso del mezzo da parte del conducente, responsabilità e limitazioni. Inoltre, occorrerà indicare tutte le penali applicabili e i termini in cui queste si applicano. Stessa cosa per eventuali franchigie e limitazioni di responsabilità (come mini-kasko, etc.).

Quanto alla FIRMA DIGITALE del contratto di noleggio la firma elettronica semplice, o “debole”, è la firma informatica meno sicura e quella con minore valore legale. Questa firma, infatti, non ha le caratteristiche tecniche necessarie a garantirne l’autenticità e la sicurezza. In particolare, non presenta i certificati e le chiavi di sicurezza proprie delle firme elettroniche avanzate. Ad esempio, stampare un file PDF, firmarlo a mano e poi scansionarlo è una firma elettronica semplice.

Questa firma non ha lo stesso valore di quella cartacea e non conferisce al documento valore di scrittura privata. Ciò significa che il valore della firma elettronica semplice è liberamente valutabile da un giudice, di volta in volta, in relazione al caso concreto. In particolare, è possibile firmare un contratto con la firma elettronica semplice, ma il giudice potrebbe non riconoscergli validità legale.

L’unica firma elettronica che conferisce sempre valore legale al documento informatico è la firma elettronica avanzata. Tuttavia, anche un contratto sottoscritto con firma debole potrebbe essere comunque valido. Ad esempio, quando insieme alla firma ci sono altri elementi che identificano in modo certo le parti e la loro volontà, come la presenza di testimoni o uno scambio di e-mail a cui solo le parti hanno accesso.

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature – Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale -) disciplina tre tipologie di firme elettroniche:

Firma Elettronica: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare.

Firma Elettronica Avanzata (FEA) – firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

  • è connessa unicamente al firmatario;
  • è idonea a identificare il firmatario;
  • è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  • è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Firma Elettronica Qualificata (FEQ) – che in aggiunta a quelle di una firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:

  • è creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica
  • è basata su un certificato elettronico qualificato
  • ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa.

La firma utilizzata da CRS  – con l’utilizzo di OTP tramite SMS – è del tipo FEA, in particolare possiamo dire che:

  • è connessa unicamente al firmatario: il codice OTP viene inviato al numero di telefono del firmatario;
  • è idonea a identificare il firmatario: attraverso la firma apposta tramite dispositivo digitale il cui file immagine diventa parte integrante del PDF;
  • è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo: solo i documenti aperti tramite l’inserimento dell’OTP possono essere firmati, inoltre tutta la procedura è protetta da processi di cifratura;
  • è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati: l’eventuale alterazione del documento può essere verificata.

Il contratto digitale inviato via email è valido per il noleggio in caso di controllo delle autorità?

Premesso quanto detto al punto 1 e cioè che “Il contratto di noleggio è un contratto a forma libera – la forma scritta seppur caldamente consigliata, non è in sé condizione essenziale per la validità del contratto- pertanto il noleggio, sarà valido anche se concluso a distanza tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) ed altrettanto valido sarà il contratto concluso telefonicamente, purché in tutti e tre i casi sia esplicita la volontà delle parti.” 

Tuttavia il codice della strada prevede, tra i documenti che devono essere in possesso del conducente, anche “l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82”. 

L’art 82 a sua volta prevede che “(…) i veicoli possono essere adibiti ad uso proprio o a uso dei terzi. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
 L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) servizio di linea per trasporto di persone;

Pertanto sarà preferibile avere una copia cartacea del contratto a bordo.

Prima della firma il cliente visualizza quello che firma?

Si, il cliente visualizza nel dispositivo il contratto esattamente per come lo leggerebbe su carta.

L’invio del messaggio OTP deve essere inviato alla persona conducente del noleggio o all’intestatario, come nel caso di ditte con operai che gestiscono il mezzo?

Il messaggio OTP viene invitato al firmatario del contratto, ossia al conducente. 

Possiamo avere un invio del codice anche via mail se un cliente non ha un cellulare della persona responsabile sul noleggio?

No, l’invio del codice OTP tramite cellulare è un requisito essenziale per la firma elettronica avanzata che non può essere sostituito da un invio tramite email.