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SEGGIOLINO AUTO PER I BIMBI.

ECCO COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Per viaggiare in sicurezza con i piccoli occorre seguire poche semplici regole. Garantiranno i bimbi e ci eviteranno sanzioni

autore: Carmen Gaziano, avvocato del foro di Palermo.

tempo di lettura: 3′:30″ – pubblicato il 17 10 2019

Se pensiamo al viaggio secondo la sua definizione più semplice, possiamo affermare che una delle prime cose che fanno i bambini è viaggiare.
Si esce dalla clinica o dall’ospedale, e su in macchina fino a casa!
Una volta assicurato il neonato sui dispositivi adatti alla sua tenera età e alle dimensioni, si parte!
Gli accorgimenti e le cautele necessari per il trasporto in macchina dei neonati sono tanti e importanti, perché in caso di incidente i bambini rischiano molto più degli adulti.
È più probabile di quanto non possa esserlo per un adulto che i bambini vengano proiettati fuori dell’abitacolo a causa della loro taglia. Inoltre, la scarsa resistenza muscolare e la delicatezza degli organi li espongono maggiormente al rischio di lesioni.
Per questo, oltre che per un preciso obbligo di legge i bambini devono sempre viaggiare con gli appositi sistemi di ritenuta, fin dal loro primo percorso in auto. Ma siamo sicuri di sapere cosa dice la legge al riguardo?
Proviamo a scoprire gli ultimi aggiornamenti del codice della strada in tema di trasporto dei minori.

LE DISPOSIZIONI PER I BAMBINI IN AUTO SONO CONTENUTE NELL’ART. 172 DEL CODICE DELLA STRADA.

Al comma 1 è previsto che: «I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie».
Al comma 5 è poi previsto che : «I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata».

LA NORMATIVA EUROPEA INDIVIDUA IN TAL SENSO 5 GRUPPI DI DISPOSITIVI:

Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato;
Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe;
Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all’auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all’interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento;
Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell’auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo);
Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l’altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza.
L’obbligo previsto dal Codice della strada cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. Se il bambino compie i 12 anni ma risulta di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo più obbligatorio, è consigliabile continuare ad utilizzare il seggiolino di rialzo.

LA LEGGE PREVEDE TUTTAVIA DELLE ECCEZIONI

che riguardano il trasporto in taxi e auto a noleggio con conducente, dove i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore ed accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni. Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare, mentre quelli di più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.
Sebbene non riguardi i bambini, una esenzione particolare riguarda le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischi particolari conseguenti all’uso delle cinture. Ma tale esenzione deve fondarsi su una certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischi particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza.
Contro l’abuso di tali certificazioni e la paura immotivata dell’uso della cintura, però, è bene precisare che non pochi ginecologi, ritengono, in realtà che il rischio in cui incorrono le future mamme senza la cintura di sicurezza sia molto più grave rispetto a quello che possono causare gli stessi sistemi di ritenuta in caso di incidente.

PARLIAMO DI SANZIONI

Il mancato uso dei dispositivi obbligatori di ritenuta dei bambini comporta una multa da 80 a 323 euro.
A rispondere del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte del passeggero minore è il conducente.
Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino o chi è tenuto alla sorveglianza del minore, la multa viene data a costui anziché al conducente del veicolo.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni suindicate per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

E nel caso di bimbi in moto?

La regola generale è posta dall’art. 170 del Codice della strada ed è quella per cui sui ciclomotori e’ vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’eta’ superiore a sedici anni. La legge prevede poi espressamente il divieto assoluto di trasportare minori di 5 anni sui veicoli a due ruote.
Per quelli di età superiore il Codice stabilisce invece unicamente il principio che la loro corporatura deve essere tale da permettere loro di stare seduti in modo stabile, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature della moto. L’uso dei seggiolini, invece, seppure presenti in commercio, non sono ancora obbligatori per i veicoli a due ruote. Inoltre è assolutamente obbligatorio l’uso di un casco di misura adeguata.
Quanto alle sanzioni, chi trasporta su un motoveicolo un bambino di età inferiore ai 5 anni rischia una sanzione da 154 a 646 euro. Chi invece trasporta un bambino di corporatura non sufficientemente sviluppata per toccare le pedane con i piedi, o lo mette in piedi sulla pedana centrale dello scooter, o viola in qualsiasi modo le disposizioni di cui all’articolo rischia una sanzione da 81 a 326 euro.
In ogni caso, trattandosi di bambini, è sempre meglio evitare viaggi troppo lunghi, perché i piccoli potrebbero stancarsi troppo, non fare percorsi particolarmente pericolosi, come autostrade o tangenziali delle grandi città e,ove possibile, viaggiare in orari poco trafficati.